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Maria Antonietta Alivesi 8:17
L'opinione di Maria Antonietta Alivesi
A-Mare è il sintomo di un metodo


La vicenda A-Mare / Bagni del Corallo viene oggi raccontata quasi esclusivamente come una perdita economica e occupazionale: una società che non apre, una stagione compromessa, circa venti posti di lavoro a rischio. È una narrazione che colpisce sul piano emotivo e porta inevitabilmente la città a schierarsi con l’impresa, come se si trattasse dell’ennesimo caso di burocrazia che ostacola chi vuole lavorare. Ma questa lettura rischia di nascondere il nodo reale.
A-Mare non è solo una concessione contestata: è il risultato di una sequenza amministrativa e giudiziaria che mostra come un intervento inizialmente incompatibile possa, nel tempo, essere progressivamente normalizzato. L’intervento si colloca in un’area classificata zona H3, soggetta a salvaguardia assoluta, dove ogni trasformazione dovrebbe essere esclusa. Nonostante un primo diniego nel 2021, il progetto viene ripresentato nel 2022 in forma sostanzialmente analoga, attraverso modifiche formali che ne attenuano l’impatto solo sulla carta. Le componenti più rilevanti vengono temporaneamente rimosse per superare i passaggi più stringenti, per poi riemergere in seguito. Ciò che appare precario diventa, nei fatti, stabile.

Nel 2024 interviene il primo sequestro, che evidenzia la frattura tra ciò che è stato autorizzato e ciò che è stato realizzato. Il successivo dissequestro, tuttavia, non deriva da una rivalutazione nel merito della vicenda o dal venir meno del fumus del reato, ma da una scelta di natura contingente: il Pubblico ministero dispone la revoca della misura a seguito della rimozione delle opere qualificate come “precarie”, al fine di evitarne il deterioramento e il rischio di distruzione con l’arrivo della stagione invernale e delle intemperie. In questo senso, il venir meno del vincolo reale non segna una soluzione del caso, ma rappresenta piuttosto un passaggio tecnico legato alla conservazione dei beni, lasciando impregiudicata la valutazione sostanziale dei fatti. Per questo nel maggio 2025, poco prima del secondo sequestro, alcuni cittadini intervengono segnalando a Comune e Procura che i nuovi provvedimenti concessori si fondano su presupposti già dichiarati decaduti e su un quadro amministrativo e giudiziario non definito. I nuovi titoli richiamano infatti un provvedimento unico ormai inefficace, mentre nel frattempo erano intervenuti pareri negativi e atti di sospensione degli organi di tutela. Nonostante ciò, le concessioni vengono rilasciate, inserendosi in un percorso amministrativo che appare incoerente rispetto ai suoi stessi presupposti. Nel giugno 2025 il Tribunale del riesame dispone il dissequestro dell’area. È su questo sfondo che interviene la Cassazione (sentenza n. 7631/2026), riportando la questione alla sua dimensione sostanziale.

Nel “considerato in diritto” la Corte evidenzia il limite dell’analisi svolta in sede di dissequestro: il caso è stato valutato in modo frammentato, senza considerare l’intervento nel suo insieme. La Cassazione chiarisce invece che le opere non possono essere separate dalle modificazioni del suolo su cui insistono e che ciò che rileva è la trasformazione complessiva del territorio: distruzione della vegetazione, alterazione dello stato dei luoghi, modifiche significative e irreversibili in un’area tutelata. Da qui il principio decisivo: i titoli abilitativi sopravvenuti non incidono sulle trasformazioni già realizzate e non escludono la rilevanza penale della condotta. La legittimità formale degli atti non può prevalere sulla realtà materiale dei luoghi. La Corte va oltre, affermando che le nuove opere si inseriscono nella continuità della precedente attività abusiva e che sussiste il pericolo concreto di reiterazione. È questa continuità che giustifica l’annullamento del dissequestro. Il principio che emerge è chiaro: la realtà del territorio non può essere superata da una lettura formale degli atti amministrativi. E il giudice penale conserva sempre il potere di verificarne la legittimità sostanziale, anche quando esistono titoli apparentemente validi. Del resto, già nel gennaio 2025 la Cassazione aveva confermato il primo sequestro, rilevando una trasformazione del territorio caratterizzata da livellamenti della roccia, apporto di terra e alterazione dell’ecosistema.

Nonostante ciò, il Comune ha proseguito nel rilascio delle autorizzazioni, ignorando una trasformazione già definita nelle carte processuali come abuso edilizio. Quella che veniva descritta come “natura persistente” era in realtà una natura sostituita: il paesaggio originario era stato cancellato e rimpiazzato da un artificio. Come ha osservato la stessa Cassazione, l’intervento rispondeva all’obiettivo di sfruttare l’area a fini turistici, configurando un’ipotesi di abuso edilizio rilevante ai sensi dell’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia, per l’irreversibile alterazione dei luoghi. E allora la domanda resta. Possiamo difendere un territorio guardando solo ai documenti, o dobbiamo guardare a ciò che accade nei luoghi? Perché Calabona non è solo una vicenda giudiziaria. È una scelta. E ogni scelta lascia una traccia. La perdita economica, che oggi domina il racconto pubblico, è solo l’ultimo atto di un processo iniziato molto prima. Un processo in cui ogni passaggio, preso singolarmente, può apparire legittimo, ma che nel suo insieme restituisce un quadro diverso. Se la legalità non viene verificata all’inizio, ma si ridefinisce nel tempo, se le criticità emergono solo dopo che il territorio è stato trasformato, allora non siamo di fronte a un episodio isolato. Siamo di fronte a un metodo. Ed è su quel metodo — più che sulla singola vicenda — che una città dovrebbe iniziare a interrogarsi.

*Punta Giglio Libera. Ridiamo Vita al Parco - APS
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2/5/2026
Christian Mulas, in qualità di Presidente della Commissione Consiliare Ambiente dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia, denuncia con fermezza una situazione ormai divenuta intollerabile nel compendio di Capo Caccia, uno dei siti naturalistici e turistici più iconici della Sardegna



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