Nuova affermazione dei diritti dei passeggeri aerei. Con sentenza il Giudice di Pace di Olbia, ha condannato EasyJet al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 in favore di due passeggeri assistiti da Italia Rimborso
OLBIA - La controversia trae origine dalla cancellazione del volo EJU6005, programmato per l’8 agosto 2024 sulla tratta Olbia Milano Bergamo. I due passeggeri avevano acquistato i biglietti in data 4 aprile 2024 e avrebbero dovuto partire alle ore 18:55 con arrivo previsto alle 20:05. Tuttavia, il collegamento è stato cancellato dalla compagnia aerea e i viaggiatori sono stati riprotetti sul volo del giorno successivo, atterrando a destinazione con un ritardo complessivo di circa 13 ore e 46 minuti rispetto all’orario originariamente previsto.
Nella propria decisione, il Giudice ha richiamato il quadro normativo europeo che tutela i passeggeri in caso di cancellazione del volo, evidenziando come il Regolamento (CE) n. 261/2004 attribuisca il diritto alla compensazione pecuniaria salvo che il vettore dimostri l’esistenza di circostanze eccezionali inevitabili. Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita e la cancellazione del collegamento è risultata documentalmente accertata e non contestata dalle parti. La sentenza ribadisce inoltre che la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento europeo costituisce un indennizzo forfettario che spetta automaticamente al passeggero una volta accertati i presupposti di legge, indipendentemente dalla dimostrazione di un danno concreto.
Trattandosi di una tratta inferiore ai 1.500 chilometri, il giudicante ha riconosciuto l’importo di 250 euro per ciascun passeggero, per un totale di 500 euro. Con questa pronuncia viene comunque confermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza nazionale ed europea: quando un volo viene cancellato e il vettore non dimostra l’esistenza di circostanze eccezionali, il passeggero conserva il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria. La decisione del Giudice di Pace di Olbia rappresenta dunque un’ulteriore applicazione concreta delle tutele riconosciute ai viaggiatori dal Regolamento UE 261/2004, rafforzando il principio secondo cui la cancellazione di un volo comporta precise responsabilità in capo alla compagnia aerea.
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