Il volo delle 6,30 per Milano vietato ad una bambina in carrozzella. L’ Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna denuncia il fatto alla Corte di Giustizia Europea
Carichi speciali, animali e disabili non possono partire con i primi voli del mattino! E’ questa la laconica risposta che si è sentita sbattere in faccia la mamma di una bambina celebrolesa al momento di prenotare il volo delle 6,30 nella tratta Alghero-Milano. Le disposizioni di AirOne, unico gestore dall’aeroporto algherese per il capoluogo lombardo, si rifanno alla direttiva interna del 25/10/2003 della stessa compagnia aerea, che prevede una brevissima permanenza a Milano dell’aeronave. Le carrozzine per disabili sono considerate “carichi speciali” e per tale motivo non possono essere caricate a bordo durante il volo; la disponibilità è estesa solamente i voli successivi. Nemmeno partendo da Cagliari è stato possibile prenotare il primo volo delle 6,25 e per tale motivo la disperata mamma ha dovuto chiedere di poter spostare l’orario di appuntamento della visita medica per la figlia disabile. Una vera e propria discriminazione con l’aggravante dell’umiliazione per essere equiparati ad animali o carichi speciali.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994
"Princìpi sull´erogazione dei servizi pubblici"
(Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43)
Eguaglianza.
1. L´erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l´accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell´erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
2. L´eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
2. Imparzialità. 1. I soggetti erogatori hanno l´obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.
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